Art. 5.
(Sanità di montagna).

      1. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali (ASL), con intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle ASL operanti nei territori montani.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca può destinare annualmente borse di studio a favore di giovani laureati che frequentano scuole di specializzazione e, contestualmente, si impegnano a esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o in località decentrate di montagna.

 

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